Immigrazione:espulsione,reato di trattenimento e successione di leggi penali (...)quanto segue
Tribunale di Rovereto,ordinanza 27.11.2004
Pubblichiamo un interessante pronunnuncia G.tribunale di Rovereto,il quale ha emeso provedimento ex art.129c.p.p sul rilievo che il T.U. Immigrazione abbia configurato la fattispecie di cui all' art 2/2 cp e non 2/3 c.p.(la legge Turco-Napolitano,anziche la Legge Bossi-Fini).
Nell' interpretazione operata dal valente Magistrato il T.U. immigrazione,come modificato dall'art 1,comma 5 bis,legge 12 novembre 2004,n.2 271,le modifiche intervenut in sede di conversione del decreto legge sul reato di cui all' art.14-ter.d.Ivon 286 del 1998 hanno integrato non una semplice successione di leggi penali nel tempo ma un binomio abrogazione-nuova incriminazione,con la conseguenza de tutte le violazioni degli Ordini dei Questori,emessi prima dell' entrata in vigore della legge di conversione sono considerati depenalizzanti.
ORDINANZA DI DINIEGO DI CONVALIDA DELL' ARRESTO IN FLAGANZA DI REATO E DI PROSCIOGLIMENTO(art.129 c.p.p.)
********,nato in Nigeria,il 06.10.1965,veniva trattato in arresto in data 24.11.2004 perché si tratteneva nel territorio nazionale in violazioni degli ordini a lasciare il territorio nazionale,entro il termine di 5 giorni,emessi dal Questore di Trento,in data 22.05.2003,06.11.2003,e 03.02.2004,,sulla base di altretanto provvedimento di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera.
In sede di interrogatorio di garanzia,l'interessato assistito da interprete in lingua inglese,dichiarava non aver ottemperato agli ordini per assoluta indigenza.
Va premesso de l'arresto obbligatorio in flagranza di reatoè stato disposto in applicazione dell' art.14,comma 5 ter e quinques.d.Ivon 286 del 1998,cosi come modificati dal art.1,comma 5 bis,legge 12 novembre 2004,n.271 che da un lato,ha trasformato il reato da contravenzione a delitto punito con la pena della reclusione da un anno a 4 anni e dall' altro,ha confermato l'arresto obbligatorio e il rito diretissimo,cosi superando l'illegimità costituzionale,dichiarata da Corte Cost.n223 del 2004,dell' art 14,comma 5 quinques,nella precedente versione,nella parte in cui procedeva l'arresto obbligatorio per un reato che non consentiva l'applicazione di nessuna misura cautelare.Il reato contestato è da un lato,un reato permanente,come è reso evidente dal fatto della condotta punita e descritta col termine "si trattiene nel territorio dello Stato",ossia una condotta che si perpetua nel tempo di momento in momento in virtu' della volontà del soggetto e,dal altro,è un reato omissivo.Infatti l'espressione "si trattiene" solo in apparenza,descrive una condotta attiva,perché in realtà non viene punita la semplice permanenza ilegale nel territorio dello Stato,bensi la permanenza "in violazione dell' ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis"
Ad essere qualificato illecito è cioè l'inottemperenza al comando dell' autorità di lasciare il territorio di Stato nel termine di 5 giorni,tanto è vero che la sussistenza di "un giustificato" motivo,esclude il reato nonostante una persona illegale,sotto il profilo amministrativo,nel territorio di stato.Al riguardo va sottolineato come il fatto tipico risulti fortemente condizionato dall' intimo legale tra condotta omissiva di violazione e natura e caratteristiche dell' ordine impartito dal questore di lasciare il territorio dello stato entro 5 giorni.
Cio' tanto vero che il reato dipendente dagli ampli spazi di discrezionalità atribuiti all' autorità amministrativa in materia.In particolare presupposti dell' ordine del questore sono :a) un provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera ;per i motivi precisati dal comma 1 dell' art 14,che leggitimano la misura di trattenimento nei centri di permanenza temporanea;b)l'indisponibilità di disporre il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero scadenza senza esito dei termini di permanenza.
Inoltre va oltresi sottolineato come il comma 5 bis,prevede de l'ordine del questore debba recare "l'indicazione delle conseguenze penali della trangressione".
Poste queste premese il caso in esame si caratterizza per il fatto che gli ordini la cui violazione è costatata sono stati emessi prima della modificata normativa sopra indicata e pertanto,quando il reato era ancora di natura contavvenzionale ed era punito con pena da 6 mesi ad un anno di arresto.Sotto il profilo del tempo del commesso reato che si occupa è pertanto caratterizzato dalla seguente peculiarità,gli ordini del questore(presupposto amministrativo del reato)sono intervenuti sotto la previgente disciplina ,e pertanto,recano l'indiazione secondo la quale inosservanza è punita con la pena da 6mesi ad 1 anno di arresto,d'altra parte la condotta tipica,il trattenersi in violazione di quegli ordini,e stata commesa in parte sotto la previante disciplina e in parte sotto la disciplina vigente.Questa peculiarità rende inapplicabile il tradizionale principio secondo il quale in caso di reato permanente iniziato prima della riforma normativa una proseguito dopo si applica la nuova disciplina anche se meno favorevole all' imputato,perché il reato deve ritenersi commesso sotto la nuova disciplina e non viene in considerazione un vero e proprio problema di successione di leggi nel tempo.Infatti,nel caso in esame,la condotta integrale non risponde pienamente al modello tipico oggi,delineato perché la condotta del trattenimento nel territorio di stato è in violazione di ordine del questore che non recono l'indicazione che in caso di violazione si applica la pena da un anno di arresto,che in virtu' della sentenza della Corte Costituzionale n;223 del 2004,non consente l'arresto in flagranza di reato.Già sotto questo profilo comporta l'integrazione del reato,presupponga l'elemento psicologico del dolo non essendo pertanto piu' sufficientemente colpa; de in voce "precedenza consecutiva l'integrazione della contravenzione prevista dall' art 14 comma 5 ter vecchia versione.Questa modifica non puo' essere confinata al solo elemento psicologico ma penetra nella descrizione del fatto tipico e in particolare,nell' elemento negativo dell' assenza del giustificativo motivo,perché limita il dovere di collaborazione richiesta dallo straniero nell' ottemperare all' ordine di lasciare il territorio di Stato.Sotto questo profilo si dovrebbe quindi concludere che perlomeno in tutti i casi in cui ilecito trattenimento nel territorio di stato non sia rimproverabile allo straniero a titolo di dolo ossia di specificità volontà,ma a semplice colpa,venga in considerazione una vera e propria "abolitio criminis",con conseguente applicabilità dell' art 2,coma 2 cp.In secondo luogo la nuova disciplina introduce una distinzione,prima sconosciuta,tra i casi in cui l'espulsione è stata disposta per ingresso sul territorio nazionale ai sensi dell' art.13 comma 2,lett.a) e c) ed i casi in cui invece sia stata disposta per non aver lo straniero richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore;ovvero per essere stato il permesso di soggiorno revocato o annulato.
Solo nel primo caso il trattenimento nel territorio dello stato è punito con la reclusione da un anno a quattro anni,mentre il secondo la pena e quella dell' arresto da sei mesi ad un anno.Infine un nuovo comma 5-quenques del art.14 dispone che "all' di assicurare l'esecuzione dell' esplusione" il questore dispone i provvedimenti di cui comma 1 ossia il provedimento di trattenimento nei centri di accoglienza.Si tratta di una norma di notevole importanza pratica perché stronca le prasi invalse di ordini di lasciare il territorio nel termine di 5 giorni "a catena " cosi di fatto superando le croniche mancanze di spazio nei centri di assistenza ma determinando artificiosamente l'integrazione di una pluralità di reati che finiscono col gravare sui carichi di lavori degli uffici giudiziari.La norma ora dichiarata,una volta intervenuta una prima violazione all' ordine di abbandonare il territorio nazionale,preclude infatti al questore di disporre l'espulsione dello straniero mediante l'emissione di un nuovo ordine a lasciare il territorio nazionale nel termine di 5 giorni perché la norma non atribuisce alcun potere discrezionale di valutazione,sicche o è possibile disporre l'immediato accompagnamento alla frontiera,oppure lo straniero deve essere obbligatoriamente trattenuto in un centro d'accoglienza e solo dopo lo espirare infruttuoso del termine massimo di permanenza(30 giorni+ 30),potrà essere emeso un nuovo ordine a norma dell' art 14,coma 5 bis,con la possibile integrazine di un nuovo reato in cas di sua violazione.L'innovazione è direttamente rilevante nel corso all" esame i questo giudice perché,come si e visto,l'arresto la violato tre distincti ordini di abbandonare il territorio nazionale entro il termine di 5 giorni e in ultimi due ordini sarebbe illegittimati perché non preceduti dalla misura del trattamento in un centro di accoglienza.Sulla base della sopra indicate innovazioni apportate alla struttura dell' illecito si deve pertanto pervenire alla conclusione che tutti i reati connessi alla condotte di trattenimento in violazione ad ordini di lasciare il territorio nazionale emessi prima dell'entrata invigore della legge 271 del 2004 risultano abrogati.Infatti ad esse non puo applicarsi né la vecchia disciplina perché abrogata dalla nuova,caratterizzata da un fatto tipico diverso strutturale rispetto alla precedente.(doloso,violaione di un diverso ordine di abbandonare il territorio nazionale con diverse indicazioni emesso sulla base di provvedimento di espulsione per specifici casi,e infine non possibile in casi che,in precedenza,consentivano invece,l'emissione del ordine) nè la nuova perché la condotta integrata non risponde al fatto tipico di reato.
Si deve pertanto,da un lato,negare la convalida dell' arresto e dell' altra disporre l'assoluzione dell' arrestato perché il fatto e previsto dalla legge come reato previsto dalla legge dell' art 129 cpp,conseguentemente imediata sua liberazione se non detenuto per altre cause e la sua messa a disposizione dell' autorità di P.S. per i provedimenti al competenza in ordine alla sua espulsione dal territorio nazionale.
PQM
Letti gli art 129 e 558 ccp non convalida l'arresto e assolve dai reati ascritti gli perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.Dispone l'immediata liberazione di """"""""" si non detenuto per altre cause e la sua messa a disposizzione dell' autorità di PS.
magistrato
dott.calogero renzi