(...) Il divieto Internazionale di tratta di schiavi-DIRITTO INTERNAZIONALE

15.01.2014 12:24

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Schiavitu' e tratta degli schiavi,sono nozioni che siamo soliti associare ad epoche tanto buie quanto remote della storia dell'umanità.La Communità Internazionale si è impegnata fin dai primi anni dell' Ottocento nella lotta contro questo genere di barbarie;I valori di libertà d di eguaglianza su cui si forma la società moderna,valori saniti solennemente nella Dichiarazione Universale dei diritti del uomo,sono ormai riconosciuti dalla totalità delle Nazioni:non esiste un solo paese al mondo ove sopraviono la schiavitu' e la tratta degli schiavi come istituti giuridici.

Cionononostante la parola schiavo non è affato scomparsa dal nostro vocabolario.Al contrario,essa viene utilizzata nei libri,nei pubblici debattiti,nelle istituzioni pubbliche in riferimento a fatti di scorcentante attualità,si tratta di fenomeni quali la prostituzione forzata,la pedofilia,la servitu' domestica,lo sfruttamento della manodopera clandestina,etc,etc.: situazioni che sfuggono alla notizia storica della schiavitu',ma che possegono il medesimo coefficiente di offensività di quest'ultima.Al dominio giuridico dell'uomo sull' uomo che caratterizzava il rapporto padrone-schiavo nell' antichità.,infatti si è sostituito un altretantoinsidioso dominio economico,psicologico e planetario:le vittime di queste nuove forme di schiavitu',infatti,provngono per lo piu' dai luoghi piu' poveri della Terra,esse sono spesso in fuga dalla guerra o da situazioni di estremo disaggio economico e sociale.Solo raramente,pero,questi soggetti arrivano volutamente nel luogo ove avviene il loro sfruttamento finale..Molto piu' spesso,i flussi di questi "nuovi schiavi" sono gestiti da gruppi criminali senza scrupoli che si pongono come intermediari tra la vittima e il suo "dominus",con la forza,con l'inganno,la minaccia,ma anche con mezzi piu' subdoli come l'abuso di della condizione di vulnerabilità nella quale versano i sogetti piu' deboli della società della vittima,i gruppi criminali provvedono al suo trasferimento nei luoghi dove maggiore è la domanda della merce umana da sottoporre a sfruttamento.Prezzate,vendute o parattate,queste persone arrivano nelle mani dei loro sfruttatori finali quando sono state ormai totalmente spogliate della loro propria dignità.

La difficoltà di inquadrare tutte le nuove forme di schiavitu' all' interno della nozione giuridica di schiavitu' si riflette,necessariamente,nella difficoltà di qualificare come tratta di schiavi l'attività dei gruppi criminali appena descritta.

La Comunità Internazionale,d'altra parte,ha ormai da tempo preso coscienza lel fatto che la tratta di persone,cosi come si manifesta al giorno di oggi,necessita di normative apposite,capaci di garantire la punibilità dei trafficanti anche nei casi in cui non sia possibile dimostrare l'intento di sottoporre la vittima all' esercizio di poteri inerenti all' esercizio del diritto di proprietà,cosi come richiesto dalla nozione di tratta di schiavi.

La piaga della tratta degli esseri afflige l'umanità da ormai piu' di un secolo.Nel corso degli ultimi venti,tren'anni,e ben avanti,tuttavia,il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente preoccupanti Originariamente,la tratta riguardava essenzialmente donne e bambini,reclutati a scopo di prostituzione,oggi le vittime sono soggetti di ogni età e di entrambi i sessi,inseriti in un circuito di sfruttamento di sfruttamento non necessariamente sessuale ma anche economico.Il mercato della prostituzione,traffici di sostanze stupefacenti,infattisono solo due delle realtà che garantiscono ai network malavitosi elevati,con la presenza con la comlicità della politica interna ospitante.I traffici di organi,i matrimoni forzati,il lavoro forzato,la schiavitu' e le condizioni analoghe possono essere altretanto reditizi.

L'evoluzione del contenuto del divieto di tratta all' interno degli strumenti convenzionali testimonia la volontà della Comunità internazionale di contrastare sempre piu' efficacemente(escluse le industrie della guerra),questo fenomeno in continua trasformazione.

Questo studio si prefigge di analizzare l'evoluzione del divieto internazionale di tratta di persone e dell' attuazione di tale divieto a livello nazionale e sopranazionale.Particolare attenzione,verrà dedicata a quello che sembra essere l'ostacolo maggiore ad un efficace repressione del fenomeno; l'elaborazione sul piano tanto internazionale che interno di una definizione di tratta di persone,sufficientemente determinata da rispondere ai canoni del principio di legalità della normativa penale ed al contempo sufficientemente ampia da comprendere tutte le diverse manifestazioni di un fenomeno in continua evoluzione.

Le numerose norme patrizie che si sono susseguite su questo tema,insieme ad altri elementi della prasi degli stati,costituiscono prova sufficiente dell' avvenuta formazione di una norma consuetudinaria che vieta la tratta mediante,mezzi coercitivi di donne a scopo di sfruttamento sessuale,matrimonio forzato o lavoro forzato.

Lo stesso puo' dirsi sulla tratta di minori,qualsiasi ne sia lo scopo.

La necessità di conferire certezza a tale norma coensudinaria,puntualizzando gli elementi costitutivi del crimine di tratta,ma anchela volontà di ampliare il contenuto facendovi rientrare anche le condotte perpetrate ai danni di maschi adulti e quelle finalizzate a nuove forme di sfruttamento della vittima,tuttavia,hanno recentemente portato all' elaborazione di uno strumento convenzionale.Il protocolo di palermo del 2000,che prevede l'obbligo per gli Stati parti di criminilarizzare la tratta di qualsiasi essere umano,realizzata a scopo di sfruttamento della vittima.

Il divieto di tratta a livelli internazionali è dunque di per se suscettibile esclusivamente di attuazione indiretta attraverso i meccanismi represivi disposti da ciascun stato.

 

 

Avvocato

dott.Contini Dario Vittorio